Stabulario Interdipartimentale di Ateneo - Legislazione
Legislazione
Accesso allo Stabulario
L’accesso allo Stabulario è consentito soltanto al personale inserito nel progetto di ricerca previamente autorizzato dal Ministero della Salute secondo il decreto legislativo del 4 Marzo 2014 e secondo quando previsto dal Regolamento di Ateneo.
Dal momento che l’attività lavorativa da condurre presso lo Stabulario comporta rischi specifici, imputabili sia al contatto e alla manipolazione degli animali, sia all’impiego di agenti biologici e chimici, il Datore di Lavoro ha l’obbligo, al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza del lavoratore o del soggetto equiparato, ai sensi del Dlgs 81 del 9 aprile 2008 e normative connesse, di assicurargli:
- idoneo supporto di carattere sanitario attraverso il Medico Competente;
- adeguata informazione/formazione sui rischi specifici connessi all’attività lavorativa.
- adeguati dispositivi di protezione individuali (camici, guanti monouso, mascherine).
Requisiti da possedere per l’accesso
1. L’autorizzazione all’accesso è consentito, oltre che agli stabularisti e ai Pubblici Ufficiali con compiti istituzionali di controllo, esclusivamente al personale descritto nei protocolli sperimentali previamente approvati dal Ministero della Salute.
2. È compito dell’Organismo Preposto al Benessere dell’Animale (OPBA) accertare ed eventualmente assicurare le competenze del personale coinvolto nella sperimentazione in vivo.
3. Altro personale che dovesse avere necessità di accesso allo Stabulario deve essere preventivamente autorizzato dall’OPBA ed accedere sempre accompagnato da personale autorizzato. Come da Regolamento di Ateneo, è fatto divieto assoluto agli studenti non laureati di effettuare qualsiasi procedura manuale sugli animali da laboratorio.
4. Il lavoratore dovrà sottoporsi a regolari controlli di carattere sanitario. Nel caso in cui si tratti di personale che risulta essere già sottoposto a sorveglianza sanitaria sulla base del Protocollo Sanitario vigente, sarà cura del Servizio Prevenzione e Protezione comunicare agli Uffici competenti che il lavoratore svolge parte della propria attività lavorativa presso lo Stabulario, in modo tale che lo stesso Medico Competente possa procedere alle eventuali modifiche e/o integrazioni alla tipologia di sorveglianza sanitaria già in atto.
5. L’utente è tenuto al rispetto tassativo delle norme di buona prassi di laboratorio e di quelle comportamentali; è tenuto a mantenere pulite le aree comuni di lavoro al termine delle procedure sperimentali; è tenuto al rispetto delle misure di sicurezza per il trasporto e la manipolazione degli agenti chimici e biologici e delle procedure da seguire nella manipolazione degli animali;
6. in caso di mancato rispetto da parte dell’utente dei requisiti sopra elencati o di inosservanza delle norme di cui al precedente punto 5, l’OPBA ha facoltà di sospendere l’accesso.
Obiezione di coscienza
"I medici, i ricercatori e il personale sanitario dei ruoli dei professionisti laureati, tecnici ed infermieristici, nonché gli studenti universitari interessati, che abbiano dichiarato la propria obiezione di coscienza, non sono tenuti a prendere parte direttamente alle attività ed agli interventi specificamente e necessariamente diretti alla sperimentazione animale" (Legge 12 Ottobre 1993, n. 413, Art 2) e "Gli studenti universitari dichiarano la propria obiezione di coscienza al docente del corso, nel cui ambito si possono svolgere attività o interventi di sperimentazione animale, al momento dell’inizio dello stesso" (Art 3 comma 2).
I ricercatori, i tecnici e gli studenti che non intendono aderire a progetti di ricerca che prevedono l’utilizzo di animali da laboratorio possono dichiarare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale compilando l’apposito modulo in accordo con la legge n 413 del 12 Ottobre 1993.
I docenti/ricercatori hanno il compito di informare i propri collaboratori, studenti inclusi, sul loro diritto ad esercitare la propria obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
Gli studenti che intendono dichiarare la propria obiezione di coscienza devono avere la facoltà di sviluppare una tesi sperimentale che non preveda attività di sperimentazione animale.
La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.
Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per essersi rifiutato di praticare o cooperare all’esecuzione della sperimentazione animale.