Regolamento didattico
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Corsi e Titoli di studio
Art. 3 - I Crediti Formativi Universitari (CFU)
Art. 4 - Corsi di Laurea
Art. 5 - Corsi di Laurea magistrale
Art. 6 - Ordinamenti didattici e Offerta formativa dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
Art. 7 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
Art. 8 - Commissioni Didattiche Paritetiche del Dipartimento
Art. 9 - Il Consiglio di Area Didattica (CAD)
Art. 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative
Art. 11 - Manifesto degli studi, curricula e piani di studio
Art. 12 - Orientamento e tutorato
Art. 13 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca, ammissione a corsi singoli, riconoscimento degli studi compiuti all’estero
Art. 14 - Calendario didattico
Art. 15 - Obiettivi formativi qualificanti e tipologia di attività formative
Art. 16 - Articolazione ed organizzazione dell’attività didattica
Art. 17 - Esami e verifiche del profitto
Art. 18 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
Art. 19 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi
Art. 20 - Studenti diversamente abili
Art. 21 - Curricula e piani di studio
Art. 22 - Compiti didattici dei Docenti Universitari
Art. 23 - Valutazione della qualità delle attività svolte
Art. 1 - Definizioni
Ai sensi del presente Regolamento si intende:
1. per Corsi di studio, i corsi idonei a conseguire i seguenti titoli di studio: Laurea, Laurea Magistrale, Diploma di Specializzazione, Dottorato di ricerca, Master I e II livello;
2. per titoli di studio, la Laurea, la Laurea Magistrale, il Dottorato di ricerca, la Specializzazione e il Master, come individuati dal successivo art. 2; con la dizione “Lauree Magistrali” si intendono sia le lauree specialistiche attivate secondo il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, sia le lauree magistrali attivate secondo il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
3. per Classe di appartenenza dei Corsi di studio l’insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti raggruppati ai sensi della normativa vigente;
4. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
5. per credito formativo universitario (CFU), la misura del volume di impegno complessivo per l’apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
6. per obiettivi formativi, l’insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato;
7. per Ordinamento didattico di un Corso di studio, l’insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di studio;
8. per Regolamento didattico dei Corsi di studio, la definizione degli aspetti organizzativi del corso secondo il relativo ordinamento;
9. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
10. per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
11. per Consiglio di Area Didattica (CAD): il consiglio competente per il corso stesso ovvero per una pluralità di classi di corsi di studio;
12. per Università o Ateneo: l’Università degli Studi dell’Aquila;
13. per Statuto: lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila emanato con decreto rettorale n. 50/2012 del 12 gennaio 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 22 del 27.01.2012.
14. per Dipartimento di riferimento: il Dipartimento responsabile della prevalenza degli insegnamenti dei contenuti culturali e degli obiettivi formativi di un Corso di Studi.
15. per Dipartimento associato: il Dipartimento che concorre con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del Corso di Studi.
16. Per Scuola: la struttura di raccordo finalizzata al coordinamento, alla razionalizzazione e alla gestione di servizi comuni delle attività didattiche di almeno due dipartimenti raggruppati secondo criteri di affinità disciplinare.
17. Per Docenti, i professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori.
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Art. 2 - Corsi e Titoli di studio
1. Il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche (in seguito Dipartimento) dell’Università degli Studi dell’Aquila (UAQ) organizza i Corsi per il conseguimento di titoli di studio di primo livello o Laurea (L), di secondo livello o Laurea magistrale (LM), nonché di Diplomi di Specializzazione (DS), Dottorato di Ricerca (DR) e Master universitari di I e II livello.
2. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l’organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono determinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento generale di Ateneo e nelle Leggi e Decreti ministeriali in vigore, e sono disciplinati dai relativi Regolamenti didattici, autonomamente approvati dall’UAQ in conformità con tali disposizioni.
3. I requisiti di ammissione ai diversi Corsi di studio, l’elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell’ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica dei crediti acquisiti sono fissati nei rispettivi Regolamenti didattici.
4. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore.
5. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Il conferimento dei titoli congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con gli atenei interessati.
6. I Corsi di Laurea e Laurea Magistrale raggruppati in Classi di appartenenza in base alle definizioni stabilite dai Decreti ministeriali, sono contrassegnati da denominazioni particolari indicative di specifiche competenze scientifiche e professionali. Tali denominazioni, deliberate dal Senato Accademico, su proposta delle Strutture didattiche interessate, sono indicate, ai sensi dei Decreti ministeriali, dal titolo di studio corrispondente e dall’indicazione numerica della Classe di appartenenza.
7. I Corsi di studio possono anche essere attivati mediante accordi tra diversi Dipartimenti dell’UAQ (Corsi di Studio interdipartimentali) o accordi tra diversi Atenei (Corsi di Studio interuniversitari). I Regolamenti didattici dei Corsi di studio interdipartimentali e interuniversitari determinano le particolari norme organizzative che ne regolano il funzionamento sul piano della didattica e dell’attribuzione degli studenti ai Dipartimenti ed agli Atenei convenzionati nonché la responsabilità amministrativa.
8. Il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche è Dipartimento di riferimento per i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale riportati nell'allegato n. 1 al presente Regolamento. Nell’elenco sono altresì indicati, per ciascun Corso di Studi, i Dipartimenti associati e i CAD di riferimento.
9. I Corsi post-laurea (Master I Livello) e post-laurea magistrale (Master II Livello, Corso di Specializzazione, Dottorato di Ricerca) sono regolamentati da specifici Regolamenti.
Art. 3 - I Crediti Formativi Universitari (CFU)
1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio danno luogo all’acquisizione da parte degli studenti di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.
2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell’impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma.
5. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:
a) almeno 5 ore e non più di 10 dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
b) almeno 8 ore e non più di 12 dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale;
c) massimo 16 ore di pratica individuale in laboratorio;
d) nei corsi di laurea abilitanti di area sanitaria, le attività di laboratorio e di tirocinio vanno svolte, sia qualitativamente che quantitativamente, in applicazione delle relative norme dell’Unione Europea, in particolare lo standard formativo deve rispettare la direttiva 77/452/CEE e 77/453/CEE e 2005/36CE. Inoltre, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrico/a, il peso del credito formativo della classe prima corrisponde a 30 ore di lavoro/studente.
6. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell’esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio.
7. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Della verifica gli studenti interessati devono essere informati con un preavviso di almeno sei mesi.
8. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l’iscrizione all’anno di corso successivo, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale. Le modalità in base alle quali attivare nell’ambito dei corsi di studio la formula dell’iscrizione a tempo parziale sono stabilite da apposito Regolamento.
Art. 4 - Corsi di Laurea
1. I corsi di laurea sono istituiti nell’ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l’obiettivo di assicurare agli studenti un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all’acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
2. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
3. L’acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell’esercizio di attività professionali regolamentate nell’osservanza delle disposizioni nazionali e dell’Unione europea.
4. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
5. Il Dipartimento può proporre l’istituzione di un corso di laurea nell’ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell’iscrizione al terzo anno.
6. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato 180 crediti comprensivi di quelli relativi alla preparazione della prova finale e alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una seconda lingua dell’Unione Europea, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
7. La durata normale del corso di laurea è di tre anni. Possono essere previste durate maggiori, con un massimo di sei anni per studenti iscritti a tempo parziale come previsto da apposito Regolamento di Ateneo.
Art. 5 - Corsi di Laurea magistrale
1. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell’ambito delle classi individuate dalla normativa vigente e hanno l’obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99 e a quelli che hanno conseguito la laurea specialistica.
3. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
4. Il Dipartimento può proporre l’istituzione di un corso di laurea magistrale nell’ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell’immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell’iscrizione al secondo anno.
5. Per conseguire la laurea magistrale, lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università.
6. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni. Possono essere previste durate maggiori, con un massimo di quattro anni per studenti iscritti a tempo parziale come previsto da apposito Regolamento di Ateneo.
7. Allo scopo di favorire la continuità degli studi con l’iscrizione nei tempi dovuti al primo anno di Laurea magistrale, il Dipartimento consente l’ammissione al corso magistrale con il riconoscimento temporaneo di un debito formativo da parte dello studente, limitato alla mancanza dei crediti relativi agli esami ancora non superati e alla prova finale della Laurea di I livello. Tale debito dovrà comunque essere assolto prima di iniziare le verifiche relative alle attività formative del Corso di Laurea magistrale e comunque non oltre l’ultima sessione di Laurea dell’anno accademico di riferimento.
8. Sono definiti corsi di laurea magistrale a ciclo unico i corsi di studio per i quali nell’ambito dell’Unione europea non sono previsti titoli universitari di primo livello, nonché i corsi di studio finalizzati all’accesso alle professioni legali. Ai corsi a ciclo unico si accede con il diploma di scuola secondaria superiore.
9. La durata normale del corso di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico, lo studente deve aver maturato, 300 o 360 crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all’Università. Possono essere previste durate maggiori, con un massimo di dieci o dodici anni, a seconda della durata del corso, per studenti iscritti a tempo parziale come previsto da apposito Regolamento di Ateneo.
Art. 6 - Ordinamenti didattici e Offerta formativa dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione, sono approvati dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ai sensi dell’art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.
2. L’ordinamento didattico di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dalla classe cui il corso afferisce, determina:
a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento di riferimento nonché eventuali Dipartimenti associati;
c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall’ISTAT;
d) l’intervallo di CFU da attribuire a ciascun ambito disciplinare previsto dalla classe di appartenenza per ogni tipologia di attività formativa;
g) le conoscenze richieste per l’accesso, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente;
h) il numero massimo di crediti riconoscibili sulla base della normativa vigente;
i) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l’eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea e la tesi.
3. L’ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato regionale di coordinamento universitario e della relazione tecnica del Nucleo di valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta di istituzione o di modifica.
4. In caso di corsi di studio interateneo, il relativo ordinamento determina, altresì, le modalità di organizzazione e di funzionamento.
5. L’Offerta Formativa dei Corsi di Laurea triennale e magistrale viene deliberata annualmente, su proposta del CAD di competenza, dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentiti i Dipartimenti associati, e la Scuola, se prevista, acquisito il parere favorevole della Commissione paritetica. Tale delibera deve essere sottoposta per la relativa approvazione al Senato Accademico che provvede all’invio della stessa al MIUR.
6. L’offerta formativa di ciascun corso di studio, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento didattico di riferimento può disporre che il corso si articoli in più curricula, fermo restando che né la denominazione del corso né il titolo di studio rilasciato possono farvi riferimento. Una pluralità di curricula può essere, in particolare, prevista nei corsi di laurea magistrale, al fine di favorire l’ammissione di laureati provenienti da più corsi di laurea, anche afferenti a classi diverse, garantendo comunque il raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio. All’articolazione in curricula deve in ogni caso corrispondere un’ampia base comune in modo da garantire l’omogeneità e la coerenza culturale nei laureati o laureati magistrali di una stessa classe.
7. L’offerta formativa, inoltre, determina in particolare:
a) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, a uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
b) la data di inizio dell’attività didattica;
c) l’utenza sostenibile;
d) i docenti di riferimento;
e) i tutor disponibili per gli studenti;
f) l’eventuale programmazione locale e/o nazionale della domanda.
Art. 7 - Regolamenti didattici dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale
1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, proposti dai CAD competenti, sono deliberati dal Consiglio di Dipartimento, sentito il parere dei Dipartimenti associati e, per quanto di competenza, delle Scuole di riferimento eventualmente presenti, nonché della Commissione Didattica Paritetica competente. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono emanati con decreto del Rettore.
2. Ai sensi della normativa vigente, il regolamento didattico di un corso di studio, specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento, quale definito nella parte seconda del presente Regolamento, nel rispetto dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell’offerta formativa, determinano:
a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
b) gli eventuali curricula offerti agli studenti, e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
c) i requisiti per l’ammissione e le modalità di verifica;
d) l’elenco degli insegnamenti con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l’eventuale articolazione in moduli;
e) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità;
f) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, e le modalità della verifica della preparazione;
g) le attività a scelta dello studente e i relativi crediti;
h) le altre attività formative previste e i relativi crediti;
i) le modalità di verifica della conoscenza delle lingue straniere e i relativi crediti;
l) le modalità di verifica di altre competenze richieste e i relativi crediti;
m) le modalità di verifica dei risultati degli stages, dei tirocini e dei periodi di studio all’estero e i relativi crediti;
n) i crediti assegnati per la preparazione della prova finale, le caratteristiche della prova medesima e della relativa attività formativa personale;
o) le altre disposizioni su eventuali obblighi degli studenti;
p) le modalità per l’eventuale trasferimento da altri corsi di studio;
q) le forme di verifica di crediti acquisiti e gli esami integrativi da sostenere su singoli insegnamenti qualora ne siano obsoleti i contenuti culturali e professionali;
r) le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del corso di studio.
4. La coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati è deliberata dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sentiti gli eventuali Dipartimenti associati presenti e, per quanto di competenza, delle Scuole di riferimento, previo parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente per il corso di studio. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico.
5. Le modifiche ai regolamenti didattici dei corsi di studio sono approvate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio di Dipartimento, sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e, per quanto di competenza, della Scuola di riferimento, previo parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente, ed entrano in vigore, di norma, nell’anno accademico successivo a quello della loro approvazione.
6. Il Dipartimento assicura la periodica revisione dei regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero di CFU assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa, su proposta del Consiglio di Area Didattica competente, sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e per quanto di competenza della Scuola di riferimento.
7. Al fine di incentivare l’internazionalizzazione dell’offerta formativa è prevista la possibilità di proporre corsi di studio con denominazione e svolgimento in lingua straniera, nonché corsi di studio comprendenti uno o più moduli didattici e/o altre attività formative (tesi, tirocini, etc.) in lingua straniera, in particolare in inglese.
Art. 8 - Commissioni Didattiche Paritetiche del Dipartimento
1. Il Dipartimento istituisce le Commissioni Didattiche Paritetiche docenti-studenti di cui all’allegato 2. Laddove il Dipartimento proponesse progetti di istituzione di Scuole interdipartimentali, le Commissioni interessate dovranno intendersi quali Commissioni Didattiche Paritetiche di Scuola.
2. Ogni Commissione è composta da un massimo di dieci membri. I docenti e i Rappresentanti degli Studenti che ne fanno parte sono eletti secondo le modalità stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche. Ogni Commissione è presieduta da un Presidente eletto dai membri che la compongono.
3. Ogni Commissione Didattica Paritetica, quale osservatorio permanente delle attività didattiche, svolge le seguenti funzioni:
a) monitoraggio dell’offerta formativa, della qualità della didattica, nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
b) valutazione, verifica e rilevazione statistica sui vari aspetti dell’attività didattica, anche attraverso la predisposizione di specifici questionari valutativi da sottoporre agli studenti;
c) individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati delle attività della lettera a) e loro proposta al Nucleo di Valutazione;
d) formulazione di pareri sull’istituzione, sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studi;
e) formulazione di pareri e proposte alle strutture interessate sulla didattica e i servizi;
f) verifica degli esiti dell'attività di orientamento e tutorato;
g) formulazione di proposte al Dipartimento o alla Giunta di Scuola di iniziative atte a migliorare l’organizzazione della didattica;
h) formulazione di pareri al Dipartimento o alla Giunta di Scuola sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio, sui RAD e sull'effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati nonché sulla coerenza tra i crediti assegnati agli insegnamenti e i relativi programmi. Il parere della Commissione è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la deliberazione è adottata senza tale parere. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico;
i) nel caso di insegnamenti sdoppiati all’interno di un medesimo Corso di studi, verifica della equiparabilità dei programmi didattici e delle prove d’esame ai fini didattici e della non disparità nell’impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
Art. 9 - Il Consiglio di Area Didattica (CAD)
1. Il CAD organizza l’attività didattica di uno o più corsi di studio, anche di classi diverse, purchè omogenei dal punto di vista scientifico-culturale.
2. Il CAD è organo assembleare ed è composto:
a. dai Professori di I° e II° fascia e ricercatori docenti dell’Ateneo o in convenzione con il SSN che hanno titolarità o affidamento di moduli didattici nei corsi di studio interessati;
b. dai professori a contratto e dai professori e ricercatori supplenti esterni;
c. da una rappresentanza di studenti iscritti ai corsi di studio interessati, nel numero e secondo le modalità stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo; tale rappresentanza dura in carica due anni accademici.
3. Il CAD elegge al suo interno un Presidente scelto fra i docenti di ruolo a tempo pieno che ne fanno parte. Il Presidente dura in carica tre anni accademici.
4. Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del CAD, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie mediante posta elettronica. Il Presidente designa tra i docenti di ruolo un vice-Presidente che, oltre a coadiuvare il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il vice-Presidente decade insieme al Presidente.
5. Il CAD svolge i seguenti compiti:
a) organizza l’attività didattica dei corsi di studio;
b) organizza le attività di orientamento e tutorato in collaborazione con le strutture preposte;
c) collabora con il Dipartimento di riferimento, con gli eventuali Dipartimenti associati e con la Giunta di Scuola, laddove presente, all’organizzazione delle attività culturali, formative, di orientamento e di tirocinio formativo rivolte agli studenti;
d) formula proposte sull’organizzazione del calendario didattico;
e) delibera sui piani di studio individuali;
f) delibera sui riconoscimenti dei crediti, sui passaggi, sui trasferimenti in ingresso e su ogni altro aspetto riguardante le carriere degli studenti;
g) verifica e sovraintende all’attività didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al Rettore per gli opportuni provvedimenti;
h) predispone, con la collaborazione dei Dipartimenti, la fruizione da parte degli studenti di strumenti didattici essenziali per lo svolgimento di determinate attività formative previste dall’ordinamento;
i) propone i regolamenti didattici e i RAD dei corsi di studio, nonché l’ordine annuale degli studi.
6. Le funzioni di cui alle lettere e) ed f) del punto 5 possono essere delegate a Commissioni ristrette, anche deliberanti.
7. Ogni CAD si dota di un proprio regolamento di funzionamento.
Art. 10 - Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative
1. I titoli di studio richiesti per l’ammissione ai corsi di studio ed il riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all’estero sono determinati dalle leggi e dai decreti ministeriali in vigore.
2. Per l’iscrizione ad un corso di laurea sono, altresì, richiesti il possesso o l’acquisizione di un’adeguata preparazione iniziale. Gli ordinamenti e i regolamenti didattici dei corsi di laurea definiscono, in modo inequivocabile, le conoscenze richieste per l’accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come indicato ai successivi comma.
3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma precedente non risulti positiva, il Dipartimento di riferimento, su proposta del CAD competente può indicare specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. I Regolamenti didattici dei corsi di laurea possono determinare le relative modalità di accertamento e possono condizionare l’iscrizione al secondo anno ai risultati dell’accertamento stesso.
4. Le attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea, e quelle integrative sono organizzate dai CAD al fine di favorire l’assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 2, operando anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico.
5. Per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, fatte salve le situazioni disciplinate dal successivo punto 7. Per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accesso ai corsi universitari, gli ordinamenti didattici indicano specifici criteri di accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l’adeguatezza della personale preparazione dello studente. Costituiscono requisiti curriculari il titolo di laurea conseguito in determinate classi e le competenze e conoscenze che lo studente deve aver acquisito nel percorso formativo pregresso, espresse sotto forma di crediti riferiti a specifici settori scientifico-disciplinari.
I requisiti curriculari devono essere determinati nel rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida ministeriali. Qualora lo studente presenti il Diploma Supplement, questo sarà sufficiente per la valutazione del possesso dei requisiti curriculari richiesti. L’adeguatezza della preparazione personale è verificata con procedure definite nel regolamento didattico di ciascun corso di studio.
6. Per essere ammessi ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, ai sensi della normativa vigente.
7. L’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle professioni sanitarie e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria e ai corsi di studio finalizzati alla formazione dell’architetto, è limitato a livello nazionale, ai sensi della normativa vigente. L’Università, tenuto conto delle disposizioni impartite dal Ministero per i corsi di studio a programmazione nazionale, provvede ad indicare, nei termini stabiliti dalla normativa vigente, le modalità e il calendario delle prove di ammissione unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione. Le prove si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni, nominate dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, nel rispetto della normativa nazionale vigente e delle disposizioni del Senato accademico assunte previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
Le graduatorie sulla cui base gli studenti interessati potranno richiedere l’immatricolazione sono rese pubbliche con la massima tempestività entro i termini al riguardo stabiliti dalla normativa vigente. Per i corsi di laurea magistrale a programmazione nazionale si applicano le disposizioni annualmente emanate dal Ministero dell’Università e della Ricerca.
8. Per accedere ai Master di primo livello è necessario il possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario il possesso della laurea magistrale ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti.
9. Per essere ammessi ad un Corso di Specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle Leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali CFU aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l’ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti didattici.
10. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di Ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale/specialistica conseguita nell’ambito delle classi di corso di studio precisate dal regolamento relativo, o di titoli di laurea acquisiti secondo ordinamenti pre-vigenti al DM-509/99, o di altro titolo accademico conseguito all’estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione nonché gli eventuali CFU aggiuntivi rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l’ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai regolamenti specifici.
11. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a più di un corso di studio. La violazione della norma comporta l’annullamento automatico di ogni immatricolazione successiva alla prima.
12. Lo studente può richiedere la sospensione temporanea degli studi per uno o più anni accademici secondo quanto previsto da apposito Regolamento di Ateneo.
Art. 11 - Manifesto degli studi, curricula e piani di studio
1. L’Ateneo predispone ogni anno, di norma, entro il 31 maggio, il Manifesto degli Studi per il successivo anno accademico coordinando i manifesti degli studi proposti dai Dipartimenti di riferimento sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e, per quanto di competenza delle Scuole di riferimento.
2. Il Manifesto annuale, improntato alla massima trasparenza dell’offerta didattica, indica i requisiti di ammissione previsti per ciascun corso di studio, ivi comprese le indicazioni delle eventuali condizioni richieste per l’accesso; le modalità di accesso ai corsi di studio che ricadono nella disciplina prevista dalla legge 2 agosto 1999, n. 264; i piani di studio ufficiali dei corsi di studio con i relativi insegnamenti e i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati; le indicazioni delle eventuali propedeuticità; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; i periodi di inizio e di svolgimento delle attività; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
3. Ai fini di cui sopra il Consiglio di Dipartimento, su proposta del competente Consiglio di Area Didattica, sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e, per quanto di competenza delle Scuole di riferimento, stabiliscono ogni anno il percorso didattico previsto per il successivo anno accademico, gli elementi necessari per la definizione del Manifesto degli Studi, nonché ogni notizia utile ad orientare gli studenti negli studi.
In particolare dovranno essere indicati:
a. il piano di studio consigliato con riferimento agli obiettivi formativi;
b. le eventuali propedeuticità;
c. i crediti assegnati ad ogni attività formativa;
d. le sessioni degli appelli d’esame o di altre verifiche del profitto;
e. le disposizioni sugli obblighi di frequenza.
4. Modifiche al manifesto annuale possono essere deliberate soltanto per motivi eccezionali, con le stesse procedure previste per l’approvazione.
5. Il Manifesto degli Studi contiene anche le condizioni, le modalità, i termini, l’importo delle tasse e dei contributi dovuti, unitamente alla documentazione richiesta, nonché ogni altra indicazione circa gli adempimenti necessari all’immatricolazione ai corsi di studio attivati. Il manifesto indica parimenti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle iscrizioni, ivi compresi l’importo delle tasse e le modalità per la determinazione della misura dei contributi dovuti.
6. Le guide didattiche, da predisporsi a cura del Dipartimento, sentito il parere dei Dipartimenti associati eventualmente presenti e, per quanto di competenza, della Scuola di riferimento, se istituita, entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico, riportano il manifesto annuale degli studi, unitamente alle altre norme e notizie utili ad illustrare le attività didattiche programmate. I programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami e delle prove di profitto e per il conseguimento del titolo di studio sono riportati nei siti web dei corsi di laurea di riferimento. Ogni eventuale variazione delle informazioni fornite con le guide didattiche deve essere comunicata per tempo.
Art. 12 - Orientamento e tutorato
1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio di ogni livello devono prevedere attività di orientamento e tutorato svolte dai Docenti. Possono rientrare tra queste attività integrative:
a) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l’assolvimento del debito formativo;
b) attività di orientamento rivolte sia agli studenti di Scuola superiore per guidarli nella scelta degli studi, sia agli studenti universitari in Corso di studi per informarli sui percorsi formativi, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti, sia infine a coloro che hanno già conseguito titoli di studio universitari per avviarli verso l’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
c) attività di tutorato finalizzate all’accertamento e al miglioramento della preparazione dello studente, mediante un approfondimento personalizzato della didattica finalizzato al superamento di specifiche difficoltà di apprendimento.
2. In materia di orientamento durante il corso degli studi, il Dipartimento, su proposta del CAD, acquisito il parere favorevole della Commissione Didattica Paritetica competente, mediante l’attività di tutorato dei docenti, diffonde informazioni sui percorsi formativi interni ai Corsi di studio, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
3. In materia di orientamento post-universitario, il Dipartimento si coordina con le attività dell’UAQ relative al “placement” universitario, utilizzando tra l’altro lo strumento del “diploma supplement”, per fornire informazioni sul curriculum del singolo studente ai potenziali datori di lavoro. Nell’ambito dei servizi didattici integrativi, il Dipartimento può attivare:
a) corsi di orientamento all’inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
b) corsi di preparazione agli esami di Stato;
c) corsi di formazione professionale e di formazione permanente.
Art. 13 - Riconoscimento dei crediti, mobilità studentesca, ammissione a corsi singoli, riconoscimento degli studi compiuti all’estero
1. Il Dipartimento, su proposta del CAD e sentiti i Dipartimenti associati e la Scuola competente, se previsti, con apposita delibera, determina i criteri generali per il passaggio di corso richiesto da studenti nell’ambito dello stesso ateneo, anche sulla base di intese tra una pluralità di strutture didattiche.
2. Al fine di favorire la mobilità degli studenti e le attività di formazione condotte in modo integrato fra più atenei, italiani e stranieri, consentendo e facilitando i trasferimenti fra sedi diverse e la frequenza di periodi di studio in altra sede, il Dipartimento può proporre la stipula di convenzioni ed accordi in forza dei quali vengono definite specifiche regole per il riconoscimento dei crediti.
3. In caso di trasferimento dello studente da atenei non convenzionati, il CAD competente, in tutti i casi in cui sia difficile il riconoscimento del credito o la verifica della sua non obsolescenza, può disporre una verifica, anche interdisciplinare, per la determinazione dei crediti da riconoscere allo studente.
4. Il CAD può riconoscere come crediti le attività formative maturate in percorsi formativi universitari pregressi, anche non completati. Il riconoscimento dei crediti viene effettuato con gli stessi criteri di cui al precedente comma 3.
5. I crediti acquisiti in Corsi di Master Universitari possono essere riconosciuti previa verifica della corrispondenza dei SSD e dei relativi contenuti.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di studio ad un altro, ovvero da un’università ad un’altra, i regolamenti didattici dei Corsi di Studio devono assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di studio di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
7. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza, la quota minima del 50% è riconosciuta solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi della normativa vigente.
8. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della Laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le Università, qualunque ne sia la durata.
9. Il CAD può riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali, nonché quelle informatiche e linguistiche, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, ed altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l’Università abbia concorso. Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Il numero massimo di crediti riconoscibili per conoscenze e attività professionali pregresse è, comunque, limitato a 12 CFU per tutti i corsi di Laurea e di Laurea Magistrale. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell’ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell’ambito di corsi di laurea magistrale.
10. Le modalità di riconoscimento dei CFU di cui al precedente comma sono disciplinate da apposito Regolamento di Ateneo. Il numero di tale riconoscimento che, in ogni caso, non può essere superiore a 12 CFU, ricomprende sia le conoscenze e le abilità professionali, certificate ai sensi della normativa vigente in materia, sia le altre conoscenze e abilità maturate in attività di livello post-secondario.
11. In relazione alla quantità di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CAD può abbreviare la durata del corso di studio.
12. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studi attivato presso l’Università dell’Aquila; è altresì consentita la presentazione delle istanze di trasferimento da o ad altra sede universitaria entro i termini previsti annualmente dal Manifesto degli Studi. Oltre tale termine, il Rettore può accogliere la domanda purché adeguatamente motivata.
13. Le domande di trasferimento presso l’Ateneo di studenti provenienti da altra Università e le domande di passaggio di Corso di studio sono subordinate ad approvazione da parte del CAD di destinazione, che valuta, sulla base dei criteri generali determinati dalla competente struttura didattica, l’eventuale riconoscimento totale o parziale della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e dei crediti acquisiti, e indica l’anno di Corso al quale lo studente viene iscritto e l’eventuale debito formativo da assolvere.
14. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all’estero deve esplicitamente indicare, ove possibile, le corrispondenze con le attività formative previste nel piano ufficiale degli studi o nel piano individuale dello studente.
15. Il CAD attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
16. Ove il riconoscimento di crediti sia richiesto nell’ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento stesso tiene conto anche dei crediti attribuiti ai Corsi seguiti all’estero.
17. Le attività formative seguite all’estero per le quali non sia individuabile alcuna corrispondenza possono essere considerate dalla commissione in sede di valutazione dell’esame finale.
18. Il riconoscimento degli studi compiuti all’estero, della frequenza richiesta, del superamento degli esami e delle altre prove di verifica previste e del conseguimento dei relativi crediti formativi universitari è disciplinato dai Regolamenti dei programmi di cui al comma 16 e diventa operante con approvazione da parte del CAD interessato.
Art. 14 - Calendario didattico
1. Il Senato Accademico definisce il Calendario Accademico non oltre il 31 Maggio.
2. Il calendario didattico viene approvato da ciascun Dipartimento di riferimento, su proposta del competente Consiglio di Area Didattica, nel rispetto di parametri generali stabiliti dal Senato Accademico, per l’intero Ateneo, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
3. Il calendario delle lezioni è emanato dal Direttore del Dipartimento di riferimento, dopo l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento.
4. Tale calendario prevede l’articolazione dell’anno accademico in semestri nonché la non sovrapposizione dei periodi dedicati alla didattica a quelli dedicati alle prove di esame e altre verifiche del profitto.
Art. 15 - Obiettivi formativi qualificanti e tipologia di attività formative
1. Per ogni classe di Corso di Laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, sono stabiliti dai decreti ministeriali di riferimento.
2. Le tipologie delle attività formative sono così raggruppate:
a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base (solo per i Corsi di laurea triennali);
b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
c) attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo con un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 CFU e, comunque, non superiori a 18 CFU, per la Laurea e a 8 CFU e, comunque, non superiori a 12 CFU, per la Laurea Magistrale;
d) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e/o caratterizzanti, con un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 18 CFU per la Laurea e a 12 CFU per la Laurea Magistrale, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare, relative a SSD non previsti per le attività di base e/o caratterizzanti; qualora si ritenga di utilizzare come attività affini o integrative SSD previsti per attività di base o caratterizzanti, di ciò deve essere data adeguata motivazione;
e) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla Laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano. Alla prova finale della Laurea va riconosciuto il ruolo di importante occasione formativa individuale a completamento del percorso, senza richiedere una particolare originalità. Ad essa va attribuito un numero di CFU misurato sul tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione. Per la Laurea Magistrale i CFU da attribuire dovrebbero essere notevolmente superiori a quelli previsti per la Laurea, con un punteggio di merito adeguato alla qualità del lavoro svolto, fermo restando che la tesi di Laurea Magistrale deve comunque essere elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
f) attività formative, non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142, del Ministero del lavoro;
g) nell'ipotesi che il corso di studio sia orientato all’acquisizione di specifiche conoscenze professionali, attività formative relative agli stage e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;
h) i regolamenti di corso di studio devono definire, qualora previste, le tipologia delle forme didattiche a distanza.
Art. 16 - Articolazione ed organizzazione dell’attività didattica
1. L’attività didattica comprende lezioni, esercitazioni, attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo.
2. Le attività didattiche si svolgono nelle forme stabilite dai regolamenti delle strutture didattiche nel rispetto della libertà di insegnamento, con modalità ed in condizioni tali da favorire il diritto alla fruizione da parte degli studenti.
3. Le attività didattiche, oltre a quelle di tirocinio, potranno essere svolte con l’approvazione dei competenti CAD anche presso qualificati enti pubblici e privati con i quali l’Ateneo abbia stipulato appositi accordi.
4. Nel quadro di programmi europei di mobilità studentesca e di cooperazione interuniversitaria o fra università ed imprese, l’Ateneo favorirà l’effettuazione di stages e di periodi di studio.
5. I corsi ufficiali di insegnamento possono essere monodisciplinari o integrati ed essere articolati in moduli, prevedendo comunque un unico esame. I corsi ufficiali possono essere mutuati dai diversi Dipartimenti dell’Ateneo previ accordi fra gli stessi. Il percorso formativo, costituito da 180 e 120 CFU nei corsi di Laurea e nei corsi di Laurea Magistrale, rispettivamente, non deve essere eccessivamente frammentato. A ciascun modulo coordinato, devono corrispondere, di norma, non meno di 6 crediti, o, comunque, non meno di 5, previa delibera del Senato Accademico a livello di Ateneo. Possono essere previsti insegnamenti di base e caratterizzanti, o moduli coordinati degli stessi, con un numero di CFU inferiore ai predetti limiti, esclusivamente nei casi di oggettiva incompatibilità con l’ordinamento didattico delle classi di afferenza, previa relazione favorevole del Nucleo di valutazione al riguardo, e per corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri. Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrativi, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a 6, ovvero a 5, previa delibera motivata dei Consigli di Dipartimento di riferimento e coerentemente con le disposizioni ministeriali in materia.
6. Il corso di insegnamento deve essere finalizzato agli obiettivi formativi del corso di studio.
7. Il numero di CFU associato a ciascun corso di insegnamento deve rappresentare il tempo richiesto (in termini di lezioni frontali e di studio individuale) per acquisire determinate competenze.
8. Nella predisposizione del regolamento didattico di un corso di studio, e quindi nell’esplicitazione delle attività formative sotto forma di insegnamenti, devono essere indicati i contenuti minimi da impartire nell’insegnamento, le competenze culturali e quelle metodologiche che ci si aspetta lo studente debba acquisire al termine del corso stesso.
9. Il Dipartimento, su proposta del competente CAD e sentiti gli eventuali Dipartimenti associati nonché la Scuola competente, se istituita, deliberano le coperture degli insegnamenti dando priorità agli insegnamenti di base e caratterizzanti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, per la copertura con professori di ruolo, con il consenso degli stessi e nel rispetto del principio di un’equa ripartizione del carico didattico, in termini di ore di insegnamento e numerosità degli studenti iscritti ai diversi insegnamenti nonché della continuità didattica.
10. Il Consiglio di Dipartimento, sentiti gli eventuali Dipartimenti associati e la Scuola competente, se istituita, provvede a deliberare la richiesta degli insegnamenti da tenersi per supplenza o affidamento nell’anno accademico successivo.
11. Gli affidamenti e le supplenze potranno essere retribuiti in ragione dell’impegno didattico richiesto dall’insegnamento, nei limiti previsti dalla normativa vigente nell’ambito del finanziamento annuale ripartito dagli Organi Accademici. La retribuzione dell’affidamento o della supplenza è strettamente connessa al superamento dei limiti dell’impegno orario complessivo previsto per i docenti. Ferma restando la possibilità di assumere la supplenza o l’affidamento a titolo gratuito anche oltre i limiti dell’impegno orario.
12. Incarichi di docenza formale o integrativa possono essere attribuiti, a studiosi ed esperti di alta qualificazione professionale o scientifica per contratto secondo le norme vigenti.
13. I CAD possono proporre al Consiglio di Dipartimento di deliberare lo sdoppiamento di corsi di insegnamento troppo affollati, tenendo presenti le particolari caratteristiche della tipologia di tali corsi e l’inadeguatezza delle aule e delle altre strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Dipartimento, sentito il parere degli eventuali Dipartimenti associati nonché, per quanto di competenza della Scuola di riferimento, se istituita, attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa la modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
14. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all’interno di un medesimo Corso di studi è compito della Commissione Didattica Paritetica competente verificare che i programmi didattici e le prove d’esame siano equiparabili ai fini didattici e non creino disparità nell’impegno di studio e nel conseguimento degli obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
Art. 17 - Esami e verifiche del profitto
1. Forme di verifica del profitto
a) I Regolamenti didattici di Corso di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l’approfondimento, l’obiettività e l’equità della valutazione in rapporto con l’insegnamento o l’attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
b) A seconda di quanto disposto dai Regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio idoneativo.
c) I Regolamenti didattici di Corso di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari dei moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli moduli.
d) Non è consentita la ripetizione di un esame già superato e verbalizzato.
e) L’esame consiste in una prova individuale orale e/o scritta, che può essere preceduta da prove in itinere il cui esito negativo non influisce sull’ammissione all’esame finale, e che mira ad accertare la preparazione ed il possesso delle conoscenze e abilità che caratterizzano la materia di esame. La previsione di altre forme di verifica del profitto è demandata al Regolamento del Corso di Studio. Per quanto attiene agli studenti portatori di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), certificati ai sensi della legge n. 170/2010, è concesso un tempo aggiuntivo pari al 30% in più rispetto a quello definito per la prova d’esame
f) L’esame orale è pubblico.
g) In ciascun Corso di Laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o verifiche di profitto. Il numero di 20 esami include anche le valutazioni finali relative alle attività autonomamente scelte dallo studente che devono essere conteggiate nel numero di 1. Le valutazioni relative alle attività denominate “altre”, incluse quelle relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, in ragione della loro natura e modalità, possono non essere considerate ai fini del conteggio.
h) In ciascun Corso di Laurea Magistrale, fatti salvi quelli regolati da normative dell’Unione Europea, non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. Nei corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico, di durata normale di 5 o 6 anni, il numero massimo di esami è fissato rispettivamente in 30 e 36. Le valutazioni relative alle attività denominate “altre”, incluse quelle relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio in ragione della loro natura e modalità, possono non essere considerate ai fini del conteggio.
i) Per la verifica della conoscenza obbligatoria di una lingua dell’U.E., oltre l’italiano, fatte salve le norme a tutela delle minoranze linguistiche, si fa riferimento per ogni lingua ai 6 livelli della scala del Consiglio d’Europa (Basic user: A1, A2; Independent user: B1, B2; Proficient user: C1, C2); per la verifica delle abilità informatiche si fa riferimento all'European Computer Driving Licence (ECDL).
j) Le altre forme di verifica del profitto possono svolgersi individualmente o per gruppi, facendo salva in questo caso la riconoscibilità e valutabilità dell’apporto individuale, ed avere ad oggetto la realizzazione di specifici progetti, determinati ed assegnati dal docente responsabile dell’attività, o la partecipazione ad esperienze di ricerca e sperimentazione, miranti in ogni caso all’acquisizione delle conoscenze e abilità che caratterizzano l’attività facente parte del curriculum.
k) Lo studente ha diritto di conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, i criteri di valutazione che hanno portato all’esito della prova d’esame, nonché a prendere visione della propria prova, qualora scritta, e di apprendere le modalità di correzione.
l) Gli esami comportano una valutazione che deve essere espressa in trentesimi, riportata su apposito verbale. L'esame è superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30) la commissione può concedere la lode. La valutazione di insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente per tutta la durata delle stesse di ritirarsi. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto. Il verbale digitale, debitamente compilato dal Presidente della Commissione, deve essere completato mediante apposizione di firma digitale da parte del Presidente medesimo entro tre giorni dalla data di chiusura dell’appello. La digitalizzazione della firma è per l’Ateneo obbligo di legge a garanzia di regolare funzionamento, anche ai fini del rilascio delle certificazioni agli studenti. L’adesione a questo obbligo da parte dei docenti costituisce dovere didattico. Nelle more della completa adozione della firma digitale, il verbale cartaceo, debitamente compilato e firmato dai membri della Commissione, deve essere trasmesso dal Presidente della Commissione alla Segreteria Studenti competente entro tre giorni dalla valutazione degli esiti.
m) Il presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è responsabile dei relativi verbali.
n) Il credito formativo è in ogni caso acquisito con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.
2. Calendario degli esami di profitto
a. Il calendario degli esami di profitto, nel rispetto del Calendario Didattico annuale, è emanato dal Direttore del Dipartimento e deve essere reso pubblico all’inizio dell’anno accademico e, comunque, non oltre il 30 ottobre di ogni anno.
b. Gli appelli d’esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata, la quale deve essere pubblicata almeno trenta giorni prima dell’inizio della sessione. Eventuali spostamenti, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzati dal Direttore del Dipartimento di riferimento, il quale provvede a darne tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data di inizio di un esame può essere anticipata.
c. Le date degli appelli d’esame relativi a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso non possono sovrapporsi. Deve, comunque, essere consentito allo studente di poter svolgere le prove di esame relative a corsi appartenenti allo stesso semestre e allo stesso anno di corso in giorni diversi del medesimo appello.
d. Per ogni anno accademico, per ciascun insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 7 appelli ed almeno un ulteriore appello straordinario per gli studenti fuori corso. Laddove gli insegnamenti prevedano prove di esonero parziale, oltre a queste, per quel medesimo insegnamento, deve essere previsto un numero minimo di 6 appelli d’esame ed almeno un ulteriore appello straordinario per i fuori corso.
e. I docenti, anche mediante il sito internet, forniscono agli studenti, prima dell’inizio di ciascun insegnamento, tutte le informazioni relative al programma, alla prova d’esame, al materiale didattico, alle dispense, alle esercitazioni e alle precedenti prove d’esame, qualora la prova sia scritta.
f. Gli appelli d’esame, nell’ambito di una sessione, devono essere posti ad intervalli di almeno 2 settimane. Deve essere, comunque, consentito allo studente, in caso di esito negativo, di poter ripetere l’esame del medesimo insegnamento nell’appello successivo.
g. Lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere, senza alcuna limitazione, le prove di esonero e gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall’ordinamento degli studi.
3. Composizione delle commissioni per gli esami di profitto
a. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore del Dipartimento di riferimento, su proposta del CAD, secondo criteri predefiniti in norme di Ateneo. Tali Commissioni sono composte da almeno due docenti, di cui uno con funzioni di Presidente. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal titolare del corso o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore indicato nel provvedimento di nomina. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un altro docente titolare di insegnamento. Possono fare parte delle Commissioni d’esame anche cultori della materia in ragione di 1 (uno) per ogni 2 (due) docenti.
Art. 18 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio
1. Modalità e criteri per la prova finale
a. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. I regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio disciplinano le modalità della prova e le modalità della valutazione conclusiva, che terrà conto dell’intera carriera dello studente, delle valutazioni acquisite e della prova finale, nonché di ogni altro elemento ritenuto rilevante. La valutazione della prova finale e della carriera dello studente, in ogni caso, non deve essere vincolata ai tempi di completamento effettivo del percorso di studi.
b. Per accedere alla prova finale, lo studente deve avere acquisito il numero minimo di crediti universitari previsto dalla normativa in vigore.
c. La prova finale della laurea deve costituire un’importante occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il numero di crediti ad essa attribuito deve essere commisurato al tempo effettivamente da impiegare per la sua preparazione.
d. Per il conseguimento della laurea magistrale è richiesta la presentazione di una tesi elaborata dallo studente in modo originale sotto la guida di un relatore.
e. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatti l’elaborato scritto e la tesi.
f. I Regolamenti didattici dei Corsi di Studio stabiliscono le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l’attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi e le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, definendo i criteri di valutazione per ogni tipo di prova finale anche in rapporto all’incidenza da attribuire al curriculum degli studi seguiti. Gli studenti hanno il diritto di concordare l’argomento della prova finale con il docente relatore, autonomamente scelto dallo studente.
g. Ai fini del superamento dell’esame di laurea e di laurea magistrale è necessario conseguire il punteggio minimo di 66 punti. L’eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110 punti, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione. La Commissione, all’unanimità, può altresì proporre la dignità di stampa della tesi o la menzione d’onore.
h. Lo svolgimento degli esami finali di laurea e di laurea magistrale è pubblico e pubblico è l’atto della proclamazione del risultato finale.
i. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti sono regolate dalle relative convenzioni.
2. Commissioni giudicatrici
a. La composizione delle Commissioni per la valutazione degli esami finali di laurea, di laurea magistrale e per il diploma di specializzazione, unitamente al calendario dei loro lavori, è stabilita dal Direttore del Dipartimento.
b. L’eventuale attribuzione dei compiti di correlatore a esperti esterni deve essere approvata dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CAD competente.
c. Potranno far parte della Commissione giudicatrice della prova finale in misura non superiore al 30%, docenti a contratto o in convenzione in servizio nell’anno accademico interessato.
d. Nel caso di Corsi di studio interateneo, la Commissione giudicatrice della prova finale dovrà essere costituita prevedendo la presenza di almeno due docenti di ogni Ateneo interessato.
3. Calendario delle prove finali
Il calendario delle prove finali, approvato dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, deve prevedere almeno quattro sessioni, opportunamente distribuite nell’anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente previsti dalla vigente normativa.
Art. 19 - Studenti impegnati a tempo pieno e a tempo parziale, studenti fuori corso e ripetenti, interruzione degli studi
1. Studenti a tempo pieno e a tempo definito
a. Sono definiti due tipi di curriculum corrispondenti a differenti durate del corso: a) curriculum con durata normale per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari; b) curriculum con durata superiore alla normale ma comunque pari a non oltre il doppio di quella normale, per studenti che si autoqualificano "non impegnati a tempo pieno negli studi universitari". Per questi ultimi le disposizioni sono riportate nell’apposito Regolamento di Ateneo.
b. Per gli studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari, la durata normale dei corsi di Laurea è di tre anni e la durata normale dei corsi di Laurea Magistrale è di due anni ulteriori dopo la Laurea, se i crediti acquisiti nel corso di I livello sono integralmente riconosciuti per il corso di II livello. Il numero di crediti da acquisire in media per ogni anno è 60. Salvo diversa opzione all'atto dell'immatricolazione, lo studente è considerato come impegnato a tempo pieno.
c. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano le modalità di passaggio da un curriculum a un altro. Tale passaggio deve comunque essere richiesto al CAD, il quale delibererà tenendo conto della carriera svolta e degli anni di iscrizione.
2. Studenti “in corso”, “fuori corso” e “ripetenti”
a. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti “in corso”.
b. Per studenti “fuori corso” si intendono quelli che avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l’acquisizione dei relativi crediti formativi.
c. Per studenti “ripetenti” si intendono quelli che chiedono di essere iscritti, nuovamente, all’anno di corso di provenienza o che a conclusione della durata normale del corso di studi non abbiano acquisito le frequenze obbligatorie previste dal Regolamento didattico o abbiano modificato il proprio piano di studi.
3. Iscrizione a singoli corsi di insegnamento attivati presso i corsi di studio di ogni livello presenti in Ateneo.
Gli iscritti a corsi di studio presso l’Università dell’Aquila o altre Università italiane o estere, così come i cittadini italiani e stranieri, anche se già in possesso di un titolo di Laurea o di Laurea Magistrale, possono iscriversi, dietro pagamento di contributi stabiliti dagli organi accademici competenti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i Corsi di Studio di ogni livello presenti nell’Università dell’Aquila nonché essere autorizzati a sostenere le relative prove d’esame ed averne, dalla Segreteria Studenti, regolare attestazione utilizzabile per scopi professionali o concorsuali, per l’acquisizione di crediti formativi universitari o per il recupero di debiti formativi.
Art. 20 - Studenti diversamente abili
Gli studenti diversamente abili hanno diritto a partecipare attivamente e pienamente ad ogni fase della vita universitaria. L’Ateneo provvede a rimuovere gli ostacoli all’integrazione nella comunità universitaria anche attraverso l’istituzione di un ufficio per l’accoglienza ed il supporto necessario per venire incontro agli specifici bisogni ed esigenze. Gli studenti diversamente abili hanno diritto ad essere affiancati da personale qualificato.
Art. 21 - Curricula e piani di studio
1. I Regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale prevedono uno o più curricula, costituenti l’insieme delle attività formative universitarie ed, eventualmente, extrauniversitarie, con le eventuali propedeuticità, che lo studente è tenuto obbligatoriamente a seguire ai fini del conseguimento del titolo. Il piano di studi di ciascuno studente è comprensivo delle attività obbligatorie di cui al precedente comma, di eventuali attività formative previste come opzionali e di attività scelte autonomamente, nel rispetto dei vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici. Il piano di studi è valido e può essere approvato solo ove l’insieme delle attività in esso contemplate corrisponda ai vincoli stabiliti dalle classi di corsi di studio e dagli ordinamenti didattici e comporti l’acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
2. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio, rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
3. L’iscrizione al successivo anno di corso è consentita agli studenti indipendentemente dal tipo di esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando la possibilità per lo studente di iscriversi come studente ripetente.
Art. 22 - Compiti didattici dei Docenti Universitari
1. Definizione dei compiti didattici dei docenti, inclusa l’attività tutoriale
a. I Professori ed i Ricercatori, secondo le rispettive norme di stato giuridico, adempiono ai compiti didattici svolgendo le relative attività nei corsi di studio per il conseguimento dei titoli accademici.
b. Il Dipartimento, sentiti i CAD competenti, nell’ambito della programmazione annuale, ripartiscono le attività didattico-formative, incluse quelle attinenti al tutorato, in modo da assicurare la piena utilizzazione dei docenti, nonché un’equa distribuzione del carico didattico complessivo.
c. L’impegno didattico complessivo, incluse le attività di tutorato e di orientamento, di un professore a tempo pieno è definito dalla normativa vigente.
d. L’impegno didattico complessivo, incluse le attività di tutorato e di orientamento, di un professore a tempo definito è definito dalla normativa vigente.
e. I CAD competenti assegnano a ciascuno studente, al momento dell’iscrizione, un tutor-docente che lo segua per tutto il percorso di studio.
f. I docenti universitari assolvono il proprio impegno didattico primariamente esercitando i compiti loro assegnati, nell’ambito dei corsi di Laurea, di Laurea Magistrale, di Specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca.
g. La vigilanza su ogni forma di attività didattica compete al Direttore del Dipartimento di riferimento. Il CAD verifica e sovraintende all’attività didattica programmata, segnalando eventuali inadempienze del personale docente al Direttore del Dipartimento di afferenza del docente che lo trasmette al Rettore per gli opportuni provvedimenti.
h. Ogni interruzione dell’attività didattica deve essere segnalata al Direttore del Dipartimento di riferimento, che provvederà a darne tempestiva comunicazione agli studenti con idoneo avviso.
i. Deve essere garantita da parte del docente un’adeguata presenza per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti durante l’intero arco dell’anno, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi. In particolare i docenti fissano almeno un giorno di ricevimento la settimana, per una durata non inferiore a due ore, da tenersi nelle strutture dell’Ateneo.
j. I docenti sono tenuti a partecipare alle sedute dei Consigli di Dipartimento e ad ogni altro organismo di cui facciano parte.
2. Modalità di svolgimento delle lezioni e di altre attività formative
a. I docenti sono tenuti a svolgere la loro attività didattica in tre giorni distinti della settimana; modalità diverse possono essere previste dalle strutture didattiche per particolari tipologie o in presenza di motivate esigenze organizzative o di insegnamento.
b. Ciascun docente, titolare o affidatario di insegnamento, è tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui assegnati.
c. Il docente non può astenersi dalle lezioni e dai ricevimenti, che devono svolgersi per l’intero anno accademico, se non per causa di forza maggiore, motivi di salute, comprovati impegni scientifici o istituzionali. In caso di assenza il docente è sostituito da un professore o ricercatore che firmerà i registri delle lezioni per le ore effettuate.
d. Se un docente o ricercatore durante il periodo destinato all’attività didattica intende assentarsi per più di una settimana, deve preventivamente chiedere l’autorizzazione al Direttore di Dipartimento indicando il motivo dell’assenza, le modalità della sua sostituzione, nonché le modalità di recupero delle ore di attività non effettuate.
e. Il recupero delle ore di attività didattica non effettuate è necessario anche in caso di assenze occasionali quando le stesse comunque superino globalmente la settimana.
f. Ciascun docente è tenuto ad annotare, in apposito registro, anche con l’ausilio di mezzi informatici, l’argomento della lezione o esercitazione svolta. Eventuali interventi didattici svolti da personale diverso dal titolare dell’insegnamento devono essere annotati nel precitato registro. Nello stesso registro deve essere altresì indicata ogni altra attività didattica, formativa, istituzionale. Il registro può essere richiesto in corso d’anno dal Direttore di Dipartimento o dal Rettore e deve essere depositato al termine dell’anno accademico presso l’ufficio di Direzione del Dipartimento.
Art. 23 - Valutazione della qualità delle attività svolte
1. Al Nucleo di Valutazione di Ateneo è affidato il compito del monitoraggio della qualità e della organizzazione della didattica.
2. Il Senato Accademico, sentito il Nucleo di Valutazione, determina periodicamente i parametri e gli indicatori quantitativi e qualitativi atti a valutare la funzionalità e l’efficacia delle attività didattiche.
nti devono attivarsi al fine di consentire il rispetto dei limiti deliberati.
3. . Il Consiglio di Dipartimento, coadiuvato dai CAD, organizza per ogni anno accademico la raccolta dei dati relativi alla valutazione degli insegnamenti da parte degli studenti nelle forme richieste dal Nucleo di Valutazione.
4. La relazione generale relativa alla valutazione della qualità della didattica percepita dagli studenti, è resa pubblica presso le strutture dell’Ateneo.
5. Il Consiglio di Dipartimento, avvalendosi della Commissione Didattica Paritetica competente, predispone, su richiesta del Nucleo di Valutazione e utilizzando i dati forniti da quest’ultimo, una relazione annuale sull’attività e sui servizi didattici. La relazione annuale è redatta tenendo conto della soddisfazione degli studenti sull’attività dei docenti e sui diversi aspetti della didattica e dell’organizzazione, del regolare svolgimento delle carriere degli studenti, della dotazione di strutture e laboratori, della qualità dei servizi. La relazione, approvata dal Consiglio di Dipartimento, viene presentata al Nucleo di Valutazione di Ateneo che formula proprie proposte ed osservazioni e successivamente le invia al Senato Accademico.
6. I CAD valutano annualmente i carichi didattici dei docenti e ricercatori, e i risultati della loro attività tenendo conto dei dati sulle carriere degli studenti, delle relazioni sulla didattica predisposte dal Consiglio di Dipartimento e dei rapporti del Nucleo di valutazione di Ateneo.